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Giurisprudenza

Fondi di investimento: le consulenze alla società di gestione sono esenti da IVA

8 Marzo 2013

Corte di Giustizia UE, sez. I, 7 marzo 2013, C-275/11

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 7 marzo 2013, C-275/11, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.

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