Con la sentenza del 1 agosto 2022, C‑352/20, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato il tema delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento.
In particolare, la sentenza muove da una vicenda relativa ad società di gestione di fondi che, nell’ambito delle proprie politiche di remunerazione, versa dividendi a propri manager titolari, direttamente o indirettamente, di azioni nella stessa società.
Tali politiche di remunerazione si pongono potenzialmente in contrasto con il principio di sana gestione del rischio, posto che, a fronte di un interesse ad un maggior dividendo, i gestori dei fondi potrebbero optare per un’eccessiva assunzione di rischi a breve termine nelle loro decisioni di investimento, anche potenzialmente a discapito dell’interesse nel lungo termine degli investitori dei fondi gestiti.
La decisione della Corte si pone nell’ambito del regime della direttiva 2009/65/CE sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS IV) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), le quali impongono ai gestori l’adozione di politiche di remunerazione volte a favorire una gestione sana ed efficace del rischio, scoraggiando l’assunzione di rischi non adeguati con il profilo di rischio, i regolamenti o l’atto costitutivo dei fondi di investimento gestiti.
La peculiarità del caso di specie, motivo del rinvio alla Corte UE, risiede nel fatto che i dividendi non rappresentano formalmente un corrispettivo per la prestazione di servizi.
Ci si deve quindi chiedere quando una partecipazione agli utili in una società di gestione di fondi possa favorire l’assunzione, da parte dei gestori di fondi, di rischi simili a quelli riscontrabili nel pagamento di talune componenti variabili della retribuzione.
Con la sentenza in oggetto la Corte UE ha precisato come il regime sulle politiche e prassi di remunerazione previsto dalle direttive UCITS IV e AIFMD si applicano anche ai dividendi versati dalla società di gestione all’amministratore delegato, gestore degli investimenti o gestore di portafoglio in virtù della loro proprietà, diretta o indiretta, delle azioni di tale società, qualora la politica di pagamento dei dividendi sia tale da indurre tali soggetti ad assumere rischi eccessivi, che vanno a scapito degli interessi degli OICVM o dei FIA gestiti da tale società e degli interessi dei loro investitori, e sia quindi in grado di facilitare l’elusione dei requisiti derivanti dalle direttive UCITS IV e AIFMD.