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Fondi di investimento immobiliare chiusi: l’Avvocato UE sulle agevolazioni fiscali italiane

26 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte UE, Gerard Hogan, nelle proprie conclusioni presentate il 25 febbraio 2021 nel procedimento riferito alle Cause riunite C-478/19 e C-479/19, ha fornito la propria valutazione sul ricorso promosso dalla Corte suprema di Cassazione Italiana che chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con riferimento alle disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione dei capitali e sulla libertà di stabilimento, della normativa italiana che limita ai fondi di investimento immobiliare «chiusi» la disponibilità di una riduzione della metà dell’imposta ipotecaria e catastale dovuta in caso di acquisto di immobili strumentali per conto di fondi di investimento immobiliare.

Nelle proprie conclusioni, l’Avvocato generale ha proposto alla Corte UE di rispondere ai quesiti posti dalla Corte suprema di cassazione (Italia) nel modo seguente:

L’articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso consente l’utilizzo di un criterio basato sulla natura aperta o chiusa di un fondo quale condizione per ottenere una riduzione dell’aliquota delle imposte ipotecaria e catastale che devono essere pagate in caso di acquisto di un immobile se la giustificazione di tale criterio è che esso contribuisce a prevenire il rischio sistemico nel mercato immobiliare di riferimento e purché, inoltre, non si verifichi una discriminazione diretta basata su fattori quali la circostanza che i fondi siano amministrati in Italia o siano comunque disciplinati dalla legge italiana.

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