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Giurisprudenza

Fondi di investimento immobiliare: la Corte UE sul regime di tassazione

2 Maggio 2023

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 27 aprile 2023, C‑537/20 – Pres. Arabadjiev, Rel Xuereb

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 27 aprile 2023, causa C‑537/20, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il seguente principio di diritto in relazione al regime di tassazione dei fondi di investimento immobiliare residenti e non residenti.

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta parzialmente i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti all’imposta sulle società, per i redditi immobiliari che essi percepiscono nel territorio di tale Stato membro, mentre i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti sono esenti da tale imposta.

Sul punto la Corte ricorda come l’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE vieta in linea di principio le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, comprese quelle che dissuadono i non residenti dall’investire in uno Stato membro o i residenti di un determinato Stato membro dall’investire in altri Stati.

L’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, consente agli Stati membri di applicare le loro disposizioni fiscali anche laddove queste effettuino una distinzione tra contribuenti, distinti per la loro residenza ovvero per il luogo di investimento del loro capitale.

Tuttavia, questa deroga al principio della libera circolazione dei capitali deve essere interpretata in modo restrittivo e non significa automaticamente che qualsiasi legislazione tributaria che distingue i contribuenti sulla base del loro luogo di residenza o del luogo in cui investono i loro capitali sia compatibile con il TFUE.

Per essere compatibile, la differenza di trattamento deve riguardare situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

È necessario quindi esaminare se esiste una differenza di trattamento, se le situazioni sono comparabili e se il trattamento differenziato è giustificato.

Nel caso specifico, si evince dalla decisione di rinvio che, secondo la normativa tedesca oggetto della controversia principale, i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti non sono soggetti all’imposta sulle società, mentre quelli non residenti non godono di tale esenzione fiscale.

Quindi, i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti e quelli non residenti sono soggetti a un trattamento fiscale diverso, che svantaggia i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti, in base alle norme di imposizione applicabili a ciascuno di essi.

Per i motivi meglio esposti nella sentenza in allegato, anche riguardo al tema della comparabilità delle situazione e della esistenza di un motivo imperativo di interesse generale, la Corte UE ha ritenuto che la normativa tedesca sulla tassazione dei fondi di investimento immobiliare di cui al procedimento costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, la quale è in linea di principio vietata dall’articolo 63 del TFUE.

Ciò è dovuto al fatto che tale normativa prevede una differenza di trattamento fiscale tra i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti e quelli non residenti, creando un disincentivo per i fondi non residenti ad investire in immobili situati in Germania e per gli investitori residenti in Germania ad utilizzare tali fondi non residenti per investimenti immobiliari.

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