Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’indirizzo (UE) 2024/2798 della BCE del 10 ottobre 2024, che modifica il precedente indirizzo dell’Autorità (2021/831) relativamente alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2024/27), con specifico riferimento alle segnalazioni sui fondi di investimento.
Si è infatti reso necessario aggiornare le norme comuni per la raccolta e il trattamento delle informazioni statistiche sui fondi di investimento, da parte delle banche centrali nazionali (BCN), poiché, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1988 BCE, i fondi di investimento saranno soggetti a obblighi di segnalazione statistica nuovi e modificati, a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2025.
Si ricorda che l’Eurosistema si avvale di statistiche su attività e passività dei singoli fondi di investimento raccolte in conformità al Regolamento (UE) 2024/1988, al fine di svolgere analisi efficaci per la politica monetaria, la stabilità finanziaria e la politica macroprudenziale: a tali fini, il settore dei fondi di investimento dell’area dell’euro ha acquisito maggiore importanza negli ultimi anni e i dati relativi ai singoli fondi di investimento consentono al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di effettuare analisi del settore più avanzate.
Le BCN sono quindi tenute a segnalare alla Banca centrale europea (BCE) le necessarie informazioni statistiche sui singoli fondi di investimento: attualmente, sono tenute a segnalare alla BCE le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da taluni altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF).
Poiché informazioni statistiche simili su tali soggetti sono segnalate dalle BCN alla BCE ai sensi dell’indirizzo BCE/2013/24 della BCE, a seguito della sua modifica nel 2021, le BCN non saranno più essere tenute a segnalare informazioni statistiche sugli AIF, ai sensi dell’indirizzo (UE) 2021/831 BCE, in modo da ridurre il loro onere di segnalazione.
Allo stesso modo, non si ritiene più necessario che la BCE raccolga informazioni statistiche sulle controparti centrali (CCP), al fine di confermare le correzioni effettuate negli aggregati monetari e nelle contropartite per i prestiti delle IFM alle controparti centrali e i depositi presso le IFM da parte delle controparti centrali: le informazioni finora raccolte hanno confermato le correzioni esistenti da lungo tempo negli aggregati monetari e nelle contropartite e possono essere utilizzate fonti alternative già a disposizione della BCE per monitorare l’attività svolta dalle CCP e per determinare se tali correzioni possano essere riesaminate.
Conseguentemente, è da ritenersi cessata la segnalazione periodica di tali informazioni statistiche, ai sensi dell’indirizzo (UE) 2021/831.