Con messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, l’INPS ha reso noto che il Decreto milleproroghe ha ampliato il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali al 30 giugno 2023 (termine originariamente previsto per il 31 dicembre 2022).
In particolare, le disposizioni riguardano l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento dei Fondi di solidarietà bilaterali a tutti i datori di lavoro che impiegano almeno un dipendente.
I datori di lavoro che non provvedano all’adeguamento, a partire dal primo luglio 2023 rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), ove saranno trasferiti i contributi che siano stati già versati o in ogni caso dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Il messaggio in oggetto individua i datori di lavoro destinatari della disciplina sopracitata e determina le aliquote contributive del FIS in vigore dal primo gennaio 2023 e i nuovi codici per l’autorizzazione per le posizioni contributive attive.
Per quanto riguarda la contribuzione per il finanziamento della cassa integrazione straordinaria ( CIGS ), i datori di lavoro rientranti nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal primo gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 percento a carico dell’impresa e lo 0,30 percento a carico del lavoratore).