Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 settembre 2014 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione europea dell’11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Il presente Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 fissa in particolare le norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per i seguenti strumenti finanziari: prestito con condivisione del rischio di portafoglio (risk sharing loan); garanzia limitata di portafoglio; prestito per la ristrutturazione.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.