WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti
www.dirittobancario.it
Flash News

Fondi europei per il venture capital: adeguamento alla normativa UE

10 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022, il Decreto Legislativo n. 113 del 2 agosto 2022 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale.

In particolare, il regolamento (UE) 2017/1991 ha modificato il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (regolamento EuVECA) e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (regolamento EuSEF) per riformare alcuni elementi normativi che sono stati ritenuti fattori critici rispetto allo sviluppo del mercato di tali fondi.

A tal fine, il regolamento ha:

  • ampliato la possibilità di adoperare le denominazioni EuVECA e EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all’art. 6 della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) in prima previsto esclusivamente ai gestori di minori dimensioni (cosiddetti “sotto-soglia”);
  • esteso la tipologia delle imprese ammissibili (prevedendo anche le imprese quotate sui un mercato di crescita delle PMI);
  • diminuito i costi associati alla commercializzazione dei fondi all’interno dell’Unione.

I fondi EuVECA ed EuSEF erano stati, in una prima fase, previsti esclusivamente per i gestori di fondi al di sotto di specifiche soglie previste dalla direttiva AIFMD sui gestori di FIA.

Per usufruire della denominazione EuVECA o EuSEF per la commercializzazione dei fondi gestiti, il gestore “sottosoglia” deve registrarsi presso l’autorità competente del proprio Stato membro d’origine, ai fini del rilascio del relativo “passaporto”.

Sul punto, il Decreto individua la Banca d’Italia e la Consob, in ragione delle diverse attribuzioni e finalità indicate dall’articolo 5 del TUF, come Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF, prevedendo fra le stesse il dovere di collaborazione

Il provvedimento entrerà in vigore dal 23 agosto 2022.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter