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Fondi immobiliari chiusi: l’Agenzia delle Entrate detta la nuova disciplina fiscale

16 Febbraio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le nuove disposizioni in materia di disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.

Con le nuove regole, gli investitori istituzionali (Stato, enti pubblici, OICR, etc.) possono usufruire del regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione al fondo immobiliare con tassazione del 20% (art.8, comma 9, D.L. n.70 del 13 maggio 2011).

Gli investitori diversi da quelli istituzionali con partecipazioni superiori al 5% sono invece assoggetti al regime di tassazione per trasparenza, il quale prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, con conseguente obbligo dichiarativo da parte del partecipante. Gli stessi investitori sono soggetti al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote detenute alla data del 31 dicembre 2010.

Infine, relativamente ai fondi immobiliari liquidati entro il 31 dicembre 2011 – fondi in cui almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 – è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 7% del valore netto del fondo, risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. In tale ipotesi, il 40% dell’imposta va versato dalla società di gestione del risparmio entro il 31 marzo 2012, la restante parte in due rate di pari importo da corrispondere entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014.

La società di gestione del risparmio applica, inoltre, sui risultati conseguiti dal 01 gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 7%. Questa imposta va versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.

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