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Giurisprudenza

Fondi immobiliari chiusi: dall’insediamento degli organi liquidatori escluse le azioni nei confronti del Fondo

30 Giugno 2015

Tribunale di Roma, 10 giugno 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 12674 del 10 giugno 2015, il Tribunale di Roma ha affermato il principio secondo cui, premesso che i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio (Cass. n. 16605 del 2010), va precisato che l’art. 57, comma 6 bis, d.lgs. n. 58 del 1998, prevede che, in caso di messa in liquidazione del fondo da parte del Tribunale, i liquidatori nominati dalla Banca d’Italia provvedano secondo il disposto del precedente comma 3 bis, il quale dichiara applicabili alla liquidazione alcuni articoli del d.lgs. n. 385 del 1993, tra i quali l’art. 83, secondo cui nei confronti del soggetto posto in liquidazione non può essere iniziata né proseguita alcuna azione giudiziaria. Per il combinato disposto degli articoli citati, pertanto, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere più promossa o proseguita alcuna azione nei confronti del Fondo in liquidazione, dovendo ogni eventuale pretesa nei confronti dello stesso essere fatta valere dinanzi all’organo liquidatorio.

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