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Fondi immobiliari: non applicabili gli incentivi per la valorizzazione edilizia del Decreto Crescita

21 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 70 del 20 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità agli atti di trasferimento d’immobili che confluiscono nel patrimonio di un fondo immobiliare chiuso (FIA) degli incentivi per la valorizzazione edilizia previsti dall’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita).

In particolare, tale norma prevede delle agevolazioni fiscali concernenti nell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro200 prevista per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Nel negare un simile beneficio, l’Agenzia delle Entrate, per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, ha escluso che il fondo comune d’investimento (acquirente) possa essere equiparato alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

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