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Fondi d’investimento: aggiornate le deroghe alle statistiche su attività e passività di cui al Regolamento (CE) n. 958/2007

15 Gennaio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 gennaio 2013 la decisione della Banca Centrale Europea del 7 dicembre 2012 (BCE/2012/28) che modifica quella del 6 marzo 2009 (BCE/2009/4) riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 958/2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento.

Con la presente decisione viene in particolare sostituito l’allegato della decisione BCE/2009/4 con cui sono indicate le categorie di fondi d’investimento a cui le banche centrali nazionali hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del citato Regolamento (CE) n. 958/2007.

Tale norma prevede infatti che le banche centrali nazionali possano concedere deroghe ai fondi d’investimento soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale.

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