La Covip ha risposto ad un quesito relativamente alla sussistenza del requisito di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 79 del 15 maggio 2007, richiesto per svolgere l’attività di conigliere dell’organo di amministrazione di un fondo pensione.
In particolare, è stato chiesto alla Covip se il suddetto requisito di professionalità, riconducibile all’esperienza, dovesse ritenersi sussistente in capo ad un professionista candidato alla carica di consigliere che, per un periodo superiore a tre anni, avesse svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso un Confidi.
Nel rispondere positivamente al quesito, la Covip ha affermato come l’attività di consigliere di amministrazione presso i Confidi possa rientrare tra le attività di amministrazione presso enti o imprese del settore finanziario cui fa riferimento l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 79 del 2007.