Con Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di fondi pensione.
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, con particolare riferimento ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.
Secondo l’Agenzia, per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da fondi di previdenza complementare agli iscritti già alla data del 28 aprile 1993, può essere riconosciuta l’applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal fondo, risulti essere costituita dal rendimento netto, inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del fondo.
In altri termini, la ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul mercato finanziario, da parte dello stesso fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale.