La COVIP, in risposta ad un quesito, ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in materia di rinnovo dell’incarico della società di revisione legale dei conti.
In particolare è stato chiesto all’Autorità di pronunciarsi circa la possibilità di rinnovare l’incarico, successivamente alla scadenza del terzo mandato triennale, alla società che effettua l’attività di revisione legale dei conti.
Nella richiesta di parere vengono poste a confronto: da un lato, le norme in tema di durata dell’incarico di revisione legale dei conti attribuito all’esterno (revisore esterno o società di revisione), di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 come interpretato dalla stessa COVIP negli “Orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti” del 31 marzo 2011; dall’altro, quelle relative al rinnovo dell’incarico al collegio sindacale, nel caso in cui funzione di revisione legale dei conti sia invece svolta all’interno del Fondo dalla stessa funzione di controllo, dettate dalla deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006.
In risposta al quesito, la COVIP ha ritenuto che, in mancanza di disposizioni normative per il rinnovo del mandato alla società di revisione o al revisore, vada rimessa all’autonomia dei fondi pensione la definizione di eventuali limiti al rinnovo dell’incarico del revisore esterno, potendo anche non uniformarsi alle regole statutariamente previste per il collegio sindacale, considerata la non completa assimilazione delle funzioni esercitate dai predetti soggetti.
Il controllo contabile, evidenzia la COVIP, è infatti soltanto una delle funzioni esercitabili dal collegio sindacale, restando principalmente in capo a quest’ultimo il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento.