Con Circolare del 7 maggio 2014 la Covip ha fornito indicazioni circa l’applicazione del Regolamento recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione, di cui al decreto Ministero dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2012, n. 259 (G.U. Serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2013), attuativo dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Il suddetto Regolamento indica i principi per il calcolo delle riserve tecniche e la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, che garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione o che erogano direttamente le rendite.
Unitamente alla Circolare sono stati pubblicati i seguenti documenti: Allegato I – Piano di costituzione delle attività supplementari; Allegato II – Piano di costituzione delle attività supplementari – Prospetto dimostrativo delle attività supplementari disponibili; Allegato III – Prospetto dimostrativo delle attività supplementari disponibili.