Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2012, n. 259, di emanazione del Regolamento recante attuazione dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.
Il Regolamento, salvo quanto previsto dall’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni: copertura diretta dei rischi biometrici; garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni; erogazione diretta delle rendite. Lo stesso non trova applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari siano assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.
Il Regolamento entra in vigore a partire dal 20 febbraio 2013.