Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 in quanto non è corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ma da datori di lavoro privati. Alla affermata natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, d’altra parte, che nell’ammissione allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro tale credito non è assistito da privilegio.