Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 aprile 2013 il Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital.
Il Regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.
Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi per il venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi per il venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi per il venture capital qualificati in tutta l’Unione.
Il Regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 5 (riguardante il potere della Commissione di adottare atti delegati), che si applica dal 15 maggio 2013.