Con Messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019 l’INPS ha fornito precisazioni sul pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.
Per i motivi meglio espressi nel Messaggio in allegato, l’INPS ha precisato quali siano i documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale sul patrimonio del datore di lavoro così come previsto dal messaggio INPS n. 2084 dell’11 maggio 2016.
In particolare, l’INPS ha specificato le modalità per una corretta istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della L. n. 297/82, fondate sui decreti ingiuntivi emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro oppure notificati, dopo la predetta cancellazione, presso il legale rappresentante della società stessa.