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Fondo di garanzia per le PMI – Sezione speciale: disciplina dei portafogli di obbligazioni

14 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 maggio 2022, recante modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese concernente i portafogli di obbligazioni emessi da determinate categorie di imprese («PMI» e «Mid-cap»).

Il decreto, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del dl n. 73 del 2021 individua modalità, termini, limiti e condizioni ai fini della concessione della garanzia della Sezione speciale in oggetto, le caratteristiche dei programmi di sviluppo oggetto di finanziamento, i requisiti dei soggetti che ne fanno proposta e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di introduzione nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Per accedere alla garanzia della Sezione speciale, i portafogli di obbligazioni devono essere formati da una pluralità di obbligazioni con le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritte in un momento successivo alla delibera del Consiglio di gestione che accolga la richiesta di garanzia della Sezione speciale ai sensi dell’art. 12, comma 4 e non oltre il momento di chiusura previsto all’articolo 14, comma 1;
  • una durata non superiore a 120 mesi;
  • essere di importo compreso tra gli importi, individuati dall’articolo 15, comma 2, del dl n. 73 del 2021, tenendo conto che l’importo di ciascuna obbligazione non deve essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni;
  • essere legate alla attuazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. Tali programmi sono costituiti per almeno il 60% da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili;
  • non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

Sono escluse dalla garanzia della Sezione speciale le obbligazioni che consentano la possibilità di conversione.

L’ammontare complessivo dei portafogli obbligazionari, ai fini dell’accesso alla garanzia della Sezione speciale, deve essere compreso tra 20 e 150 volte l’importo minimo di ciascuna obbligazione individuato dall’articolo 15, comma 2, del dl n. 73/2021.

Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio obbligazionario previsto dall’art. 14, l’ammontare dello stesso sia inferiore al limite minimo determinato ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto all’articolo 14, comma 5.

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