Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2013 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 in materia di fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il Decreto definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.
Il Decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto all’art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all’art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248.