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Giurisprudenza

Fondo di Risoluzione Nazionale: il contributo dell’anno in corso non cessa per la fusione transfrontaliera della banca

18 Novembre 2019

Corte di giustizia UE, Sez. I, 14 novembre 2019, C‑255/18 – Pres. Bonichot, Rel. Larsen

1) La nozione di «cambiamento di status», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi.

2) L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati.

3) L’articolo 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all’istituzione di un contributo straordinario da parte dell’autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.

 


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