Con sentenza n. 16526 del 28 settembre 2012 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone contro il creditore che voglia procedere su un bene facente parte del fondo l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. (riconducibile all’ambito della c.d. opposizione all’esecuzione per impignorabilità del bene), è tenuto ad allegare, quale fatto costitutivo della domanda di accertamento dell’inesistenza della pignorabilità, il fatto dell’annotazione della costituzione nell’atto matrimoniale, inerendo esso alla enunciazione dei fatti giustificativi della impignorabilità.
Ne deriva che il giudice che in sede decisoria rilevi la mancata allegazione di tale fatto non introduce nel processo una questione nuova, ma si limita a rilevare in iure che la domanda sottesa all’opposizione non è stata articolata con la deduzione di tutti gli elementi che in iure sono necessari, a livello di allegazione, per giustificarla, con la conseguenza che detta rilevazione non integra violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 3 (ed ora comma 4), atteso che fra le questioni cui fa riferimento tale norma non rientra quella derivante dall’omessa allegazione di un fatto costitutivo in ture della domanda giudiziale