Nella sentenza qui in esame la Suprema Corte, in merito alla prescrizione dell’azione revocatoria con riferimento ad un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi, statuisce che, in mancanza di prova della effettiva conoscenza del terzo dell’atto a lui pregiudizievole, ai fini della decorrenza della prescrizione del suo diritto non assume alcun rilievo la data di costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi, bensì la data in cui esso si rende opponibile ai terzi. Dunque il dies a quo previsto dall’art. 2903 cod. civ. debba riferirsi al momento in cui la banca creditrice garantita ha avuto conoscenza dell’atto dispositivo, coincidente con il tempo della sua annotazione nell’atto di matrimonio, e non della costituzione del fondo patrimoniale.
Le stesse Sezioni Unite con la pronuncia n. 21658 del 2009 hanno individuato nella data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio il giorno in cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale diviene opponibile ai terzi, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., a mera pubblicità-notizia che non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile
Con riferimento all’art. 2901, comma 1, cod. civ. e, in particolare, in merito al presupposto oggettivo (eventus damni), la Corte rileva che in sede di azione revocatoria non rileva tanto il pregiudizio in concreto arrecato a un credito di un determinato ammontare, bensì le legittime ragioni o aspettative di credito, quali sono rinvenibili nelle fideiussioni rilasciate a fronte di linee di credito bancario concesse (Cass., Sez. III, sentenza n. 11755 del 15/5/2018)
Inoltre, il Supremo collegio, in merito al riparto dell’onere probatorio relativo agli elementi della fattispecie di cui all’art. 1956 cod. civ. (liberazione del fideiussore per obbligazione futura), statuisce che è onere della parte che invoca la liberazione dal vincolo provare gli elementi della fattispecie normativa (così, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/5/2005).
Altresì, la Suprema Corte si sofferma sulla questione relativa alla nullità delle fideiussioni in quanto riportanti lo stesso schema contrattuale predisposto dall’ABI che aveva formato oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia, esitato nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui l’Autorità aveva dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie (cd. fideiussioni omnibus), contenevano disposizioni in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della I. n. 287 del 1990, poiché risultanti da un’intesa restrittiva della concorrenza. Sul punto è richiamata la pronuncia della Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, là dove ha espressamente sancito la nullità – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – dei contratti “a valle” di intese concorrenziali vietate dall’art. 2 della legge Antitrust.
Sotto il profilo processuale, il Supremo collegio puntualizza che, difatti la nullità dell’intesa anti-conconcorrenziale (coinvolgente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI), costituente il presupposto di validità del titolo negoziale oggetto vertenza qui esaminata, non può, del pari, essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, rimandando la deduzione a contestazioni o valutazioni, in fatto, mai effettuate prima nell’azione revocatoria, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” di maturate preclusioni processuali.
Sempre sul piano processuale si precisa che l’istanza di ammissione di CTU, inoltre, è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, dovendosi precisare che essa è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliare giudiziario; pertanto, la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice, come è avvenuto nel caso in questione (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/1/2020).