Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, il decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 novembre 2021, di attuazione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale – Compensazione costi indiretti CO2.
Il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, così come sostituito dall’art. 13, comma 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea.
La misura di aiuto di cui al comma 1, notificata ai sensi dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), assume la forma di una sovvenzione diretta ed e’ compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.