Il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto in audizione dinanzi alla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato nell’ambito dell'”Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute”.
In particolare, evidenzia De Polis, il sistema della previdenza complementare in Italia si basa su diverse forme pensionistiche, ognuna con una natura giuridica specifica. Una delle tipologie è rappresentata dai fondi pensione negoziali, che vengono istituiti in base ad accordi collettivi di lavoro e sono organizzati in forma di soggetti giuridici di natura associativa. La gestione delle risorse di questi fondi avviene tramite la partecipazione delle imprese di assicurazione autorizzate ai rami vita, delle banche, delle società di intermediazione mobiliare e delle società di gestione del risparmio.
Le altre forme di previdenza complementare sono costituite dai fondi pensione aperti e dai piani individuali pensionistici (PIP). I fondi pensione aperti sono costituiti dagli intermediari finanziari e hanno natura di patrimonio separato, ma sono privi di autonomia soggettiva rispetto all’ente promotore.
L’adesione a questi fondi può avvenire sia su base individuale che collettiva. I PIP, invece, sono offerti dalle imprese di assicurazione sotto forma di contratti di assicurazione sulla vita con prestazione garantita, il cui rendimento è collegato a quello di una gestione interna separata o a contratti di tipo unit linked.
Le imprese di assicurazione possono offrire garanzie in caso di morte e di invalidità come prestazioni accessorie alla gestione delle risorse previdenziali affidate ai fondi pensione, sia negoziali che aperti. Inoltre, queste imprese sono responsabili dell’erogazione delle prestazioni in rendita al termine della fase di accumulo.
Recentemente, è stato introdotto un nuovo prodotto pensionistico ad adesione individuale, il Pan-European Personal Pension Product (PEPP), disciplinato dal Regolamento europeo (UE) 2019/1238. Questo prodotto può essere offerto dagli intermediari finanziari abilitati alla gestione dei fondi pensione e dovrebbe favorire la creazione e lo sviluppo del mercato unico europeo delle forme di previdenza complementare ad adesione individuale. Il PEPP si affianca ai prodotti pensionistici già presenti negli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, dato che soltanto un prodotto PEPP è stato autorizzato dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), è presto per valutare l’efficacia del nuovo prodotto pensionistico.
L’IVASS ha notato che molte segnalazioni in tema di forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria riguardano aziende di assicurazione, fondi sanitari e società di mutuo soccorso senza che gli utenti abbiano una comprensione precisa della differenza tra questi soggetti e della loro non assoggettazione alla vigilanza dell’Istituto.
Inoltre, sono frequenti i reclami nei confronti di società specializzate che si occupano dell’organizzazione del servizio di assistenza sanitaria e che spesso curano direttamente i rapporti con il cliente e le strutture sanitarie convenzionate.
Il principale problema che emerge da queste segnalazioni è rappresentato dall’esistenza di asimmetrie informative, ovvero i beneficiari delle prestazioni hanno difficoltà a comprendere le differenze tra i diversi soggetti impegnati a garantire la prestazione sanitaria e soprattutto tra le diverse discipline e forme di tutela previste dall’ordinamento.
Dall’analisi dei reclami emergono spesso criticità riconducibili a scarsa chiarezza delle condizioni contrattuali, carenze nell’informativa precontrattuale e difficoltà nell’apertura delle posizioni o nell’aver riscontro alla richiesta di informazioni sulle modalità di attivazione delle prestazioni o sullo stato di trattazione delle pratiche.
Per ovviare a questi problemi, l’IVASS ritiene necessario definire una nomenclatura unica delle prestazioni specialistiche cui dovrebbero attenersi tutti gli operatori della sanità integrativa, che includono fondi, casse, società di mutuo soccorso, imprese di assicurazione e providers di servizi.
Questo strumento contribuirebbe ad aumentare la trasparenza del settore e favorirebbe una sana concorrenza tra gli operatori attraverso la concreta confrontabilità tra i piani sanitari, rendendo più facile l’accesso alle prestazioni e eliminando la forte discrezionalità presente nell’interpretazione delle prestazioni contrattuali.
Inoltre, l’IVASS ritiene che debbano essere riconsiderate le regole di funzionamento, di collocamento dei prodotti, la solidità tecnicopatrimoniale e il regime dei controlli dei diversi operatori della sanità integrativa, seguendo un principio di proporzionalità tra attività, rischi e presidi che ormai caratterizza il regime prudenziale dei settori vigilati. L’obiettivo è quello di tutelare in modo sostanziale gli aderenti alle forme sanitarie integrative.
Infine, l’IVASS suggerisce un ripensamento dei benefici fiscali connessi all’iscrizione/adesione alle forme sanitarie integrative che attualmente scontano differenziazioni non giustificate, fonte di effetti distorsivi.
Per quanto riguarda il settore assicurativo, le norme e i benefici fiscali riconosciuti dovrebbero incentivare coperture che conciliano sostenibilità del business e mutualità tra assicurati, puntando maggiormente sulle polizze collettive.