Con la sentenza in esame il Tribunale di Milano chiarisce due principi fondamentali in tema di azione esperita dai creditori sociali avverso gli amministratori.
In primo luogo, deve ritenersi senz’altro competente il Tribunale individuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 cod. proc. civ., e cioè il Tribunale del luogo in cui è sorta ovvero deve essere adempiuta l’obbligazione. Trattandosi di un’obbligazione sorta per danno extracontrattuale, si applicherà il principio secondo cui è competente il Tribunale del luogo in cui è sorto il fatto dannoso, ove per fatto dannoso vanno intesi sia il comportamento sia l’evento dannoso. A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, allorquando non vi sia coincidenza tra il luogo in cui è stato commessa la condotta dannosa e quello in cui si è verificato l’evento dannoso, il “forum delicti” andrà individuato ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ. nel Tribunale del luogo in cui l’evento si è verificato.
Alla luce di quanto sopra, è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede la società colpita dal presunto atto lesivo.
Quanto al merito della controversia, il Tribunale ha ricordato come nel contesto di un’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori per i danni subiti dai creditori sociali sia necessario che l’attore provi non soltanto il presupposto dell’insufficienza patrimoniale, bensì anche quali siano le condotte lesive compiute dagli amministratori rispetto al patrimonio sociale, nonché il danno, elemento questo costituito dalla differenza tra quanto la società debitrice avrebbe pagato se l’atto lesivo si fosse verificato e quanto la società è in grado di pagare a seguito dell’atto lesivo.