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Giurisprudenza

Frode fiscale: l’amministratore non è “terzo” rispetto alla società amministrata

22 Settembre 2016

Francesca Solari, Dottoressa patrocinatrice presso lo Studio Legale Piovani&Marcheselli, Genova

Cassazione Civile, Sez. VI, 20 gennaio 2016, n. 1024

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, si è soffermata sulla causa di non punibilità, in materia tributaria, prevista ex art. 6, terzo comma, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo la quale è esclusa la responsabilità del contribuente quando si dimostri che la causa del mancato pagamento del tributo è individuabile in un fatto addebitabile esclusivamente a terzi e denunciato all’autorità giudiziaria.

In tal senso la Corte ha precisato che gli enti caratterizzati da personalità giuridica agiscono sempre a mezzo dei loro organi che – per effetto del meccanismo della immedesimazione organica – sono istituzionalmente deputati ad esprimerne le volontà, sicché è a costoro che si guarda non solo ai fini del collegamento materiale della condotta con l’ente a cui essa si riferisce, ma anche ai fini dell’individuazione dell’elemento psicologico che connota la condotta medesima.

Stante tale principio di diritto, la Cassazione ha ritenuto che, ai fini dell’esimente citata, non sia legittimo considerare l’amministratore “terzo” rispetto alla società amministrata e che, quindi, quest’ultima non possa giovarsi della predetta causa di non punibilità quand’anche dimostri che l’inadempimento tributario deriva da una condotta illecita e regolarmente denunciata, se la stessa è stata posta in essere da un proprio amministratore.

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