Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 giugno 2022, la Direttiva (UE) 2022/890 che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) relativamente al prolungamento della durata di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile per la fornitura di beni e a rischio di frode e del Quick Reaction Mechanism (meccanismo di reazione rapida) contro le frodi IVA.
Tali misure, di inversione contabile e il meccanismo di reazione rapida si sono dimostrati efficaci nella lotta alle frodi IVA in via temporanea e mirata.
Il termine del periodo di applicazione di tali meccanismi era previsto per il 30 giugno 2022, ma tale scadenza sottrarrebbe agli Stati membri degli utili strumenti di contrasto alle frodi.
Le modifiche, infatti, fanno seguito alle due proposte normative presentate dalla Commissione europea in materia IVA per garantire una risposta adeguata e comune in tutti gli stati membri per rispondere in modo rapido alle possibili frodi IVA e che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° luglio 2022, ma tuttora in fase di negoziazione.
Alla luce della situazione odierna, si è ritenuto opportuno estendere l’applicazione del meccanismo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida per un ulteriore periodo limitato, per consentire le modifiche al sistema dell’IVA comunitaria attualmente in discussione in sede UE.
L’intervento del legislatore europeo è stato svolto ai sensi dell’articolo 5 del TFUE in quanto l’obiettivo della presente direttiva, ossia di consentire l’utilizzo di strumenti efficaci di contrasto alle frodi IVA, non poteva essere perseguito in misura adeguata dagli Stati membri.
I meccanismi sopraindicati, pertanto, resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026.
La presente Direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.