Il 28 novembre scorso Italia e Svizzera hanno siglato un nuovo Protocollo che disciplina il regime applicabile ai lavoratori frontalieri che svolgono attività di telelavoro.
In particolare, il Protocollo si applica ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, regolarmente assunti da datori di lavoro con sede in Svizzera, svolgano parte dell’orario di lavoro presso il proprio domicilio in Italia.
Il presente Protocollo, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un regime transitorio in attesa della sottoscrizione, entro il 31 maggio 2024, da parte dei due Paesi, del testo di modifica dell’Accordo frontalieri del 23 dicembre 2020.
Nel merito, il Protocollo fissa nella misura del 25% dell’orario di lavoro la misura massima connessa alla prestazione lavorativa che non comporta un mutamento nello status di lavoratore transfrontaliero.
Come è noto, gli stipendi e le remunerazioni percepite dai lavoratori frontalieri che prestino attività lavorativa in Svizzera, in base all’art. 3 dell’Accordo del 2020 in essere fra i due Paesi, sono imponibili in Svizzera in una misura massima dell’80% dell’imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l’attività lavorativa viene svolta.
Il telelavoro tuttavia, ha subito un notevole incremento nel periodo pandemico ed ha inevitabilmente posto il problema dell’imposizione fiscale dei redditi dei lavori dipendenti che svolgano la propria prestazione lavorativa in Italia, nonché di compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (in base all’Accordo del 3 ottobre 1974).
Nel Protocollo aggiuntivo del successivo Accordo del 23 dicembre 2020 – la cui entrata in vigore era prevista proprio dal 1° gennaio 2024 – i due Paesi avevano pertanto previsto la possibilità di modifiche dell’Accordo stesso qualora si fosse rilevato uno sviluppo ulteriore del telelavoro, normativamente non contemplato nel testo originario dell’Accordo medesimo.
L’Italia, nel mentre, con l’art. 12 L. 83/2023, aveva adottato una disciplina transitoria volta ad evitare la doppia imposizione fiscale a tali lavoratori, la quale, tuttavia, si applicava – ai sensi del successivo art. 24 c. 5 ter D.L. 55 del 22 giugno 2023, convertito in Legge 112/2023 – solo ai lavoratori che alla data del 31 marzo 2022 svolgessero già attività lavorativa in modalità telelavoro.
Il Protocollo in esame, pertanto, colma il vuoto normativo in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche all’Accordo 23 dicembre 2020.
Contestualmente, si segnala che le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato altresì un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023, che introduce, retroattivamente, la possibilità di svolgere il telelavoro per tutti i contratti che lo prevedano (pertanto anche successivamente al 31 marzo 2022), fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.