Con Risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo al caso in cui si sia in presenza di progetti realizzati a favore di soggetti diversi dal committente.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, se il progetto di ricerca è conforme all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, è possibile usufruire del credito di imposta nella misura del 50%, come previsto dall’art. 3, comma 7, e dall’art. 5, comma 3, del D.M. 27 maggio 2015, non rilevando a tal fine non rilevano le modalità contrattuali scelte dall’istante per commissionare l’attività di ricerca oggetto del presente interpello.