Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di pubblicazione della Delibera n. 140 del 20 marzo 2024 dell’ANAC, concernente la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei funzionari pubblici.
In particolare, in seguito a delibera del 20 marzo 2024, è stato modificato l’art. 8 del citato regolamento, relativo ai rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio pendente, ed in particolare in relazione alla possibilità, concessa al dirigente, di non avviare il procedimento di vigilanza in caso di contemporanea pendenza di un ricorso giurisdizionale: le modifiche apportate sono volte pertanto ad includervi anche i giudizi pendenti dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale aventi ad oggetto la medesima questione all’esame di ANAC o una questione connessa e inscindibile, al fine di evitare giudicati difformi.
Il testo dell’art. 8 del Regolamento, relativo al procedimento di vigilanza sugli incarichi dei funzionari pubblici, pertanto, viene così modificato:
“Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio pendente 1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi ad un’autorità giudiziaria avente il medesimo oggetto o una questione connessa e inscindibile, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza”.