Con ordinanza n. 31136 del 08 novembre 2023 la Corte di Cassazione (Pres. De Stefano, Rel. Gianniti) ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla responsabilità della banca in caso di prelievi indebiti conseguenti al furto o smarrimento della carta bancomat del cliente.
La natura contrattuale della responsabilità della banca, ricorda infatti la Cassazione, va riconosciuta salva la prova della colpa grave del cliente.
Sulla base di tale orientamento, la Cassazione ha confermato la motivazione addotta dalla Corte d’Appello.
In particolare, nel caso di specie, a seguito del furto o smarrimento della carta bancomat del cliente, erano stati illegittimamente eseguiti numerosi prelievi, tutti però effettuati digitando correttamente il PIN di accesso.
Il contratto di utilizzo della carta poneva esclusivamente in capo al cliente la responsabilità per l’utilizzo della carta connesso a prelievi effettuati da terzi con uso del PIN corretto.
Nulla veniva diversamente previsto dal contratto in ordine a specifici sistemi di controllo e presidi di sicurezza a carico della banca.
Sulla base di tali presupposti, e confermando la responsabilità in capo al cliente, la Cassazione ha affermato come il cliente non avesse custodito adeguatamente il PIN necessario al funzionamento della carta bancomat.
Infatti, risultava dimostrato che:
- i prelievi erano stati eseguiti prima della denuncia di furto o smarrimento del bancomat, e del suo consequenziale blocco;
- sin dal primo accesso, e così per i prelievi successivi, il PIN era stato digitato correttamente.
Rispetto a tali circostanze, la Cassazione ha inoltre concluso che nessun tipo di presidio da parte della banca avrebbe potuto evitare il prelievo illegittimo.