Per i Giudici di seconde cure capitolini in tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto – il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto – grava sulla banca, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., l’onere di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all’art. 1229 c.c. e che riguardi l’ammontare del debito risarcitorio, non l’oggetto del contratto.
In esito alla sua valutazione globale, la Corte ha ritenuto che la banca non avesse assolto all’onere probatorio su di essa incombente di dimostrare la sussistenza del caso fortuito ed essere sollevata dalla propria responsabilità, non avendo neanche spiegato, né giustificato, perché le misure predisposte, che avrebbero dovuto tenere conto anche della possibile implicazione di qualche dipendente infedele, non siano state in grado di impedire l’accesso al caveau dei ladri.