Con Risposta n. 234 del 28 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al riporto delle perdite fiscali nel caso di fusione inversa.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, il diritto al riporto delle perdite è condizionato alla permanenza di condizioni di vitalità economica delle società in perdita – desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute – al fine di verificare che la società portatrice di perdite fiscali pregresse (e delle altre posizioni soggettive passive) non si sia depotenziata precedentemente all’operazione di fusione.
In un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente alla delibera di fusione bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata, cioè fino alla data della sua efficacia giuridica.
La stessa disposizione, infatti, verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell’arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell’esercizio precedente alla delibera di fusione (come emerge dal dato letterale previsto dalla norma) e la data di efficacia giuridica dell’operazione medesima.