Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fusione o l’incorporazione di una società realizzano una successione universale analoga a quella “mortis causa”. Il soggetto risultante dalla fusione (o incorporante) rappresenta pertanto il nuovo centro di imputazione o legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, divenendo così l’unico e diretto obbligato per le obbligazioni dei soggetti definitivamente estinti in ragione della fusione o della incorporazione, tra le quali devono ricomprendersi anche i debiti derivanti da responsabilità ex articolo 2501 cod. civ. originati, come nel caso di specie, da danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata.
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