Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 192 del 17 novembre sui limiti della retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione ex artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.
Di seguito la massima pubblicata sul sito del Consiglio.
La retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, consentita rispettivamente dall’art. 2504-bis e dall’art. 2506-quarter c.c., incontra il solo limite dell’avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l’approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) dell’esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili.
E’ quindi possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione e della scissione ad una data che ricada in un esercizio già chiuso, purchè non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione.
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