Nei casi di fusione per incorporazione la dichiarazione di fallimento della società incorporante è idonea, nel concorso delle altre condizioni di legge, a determinare la punibilità delle condotte poste in essere dagli amministratori della società incorporata; la stessa incorporazione di una società gravata da note passività o da obbligazioni insolute costituisce – ove le medesime incidano sulla derivata situazione economica e patrimoniale dell’incorporante, aggravandola – condotta distrattiva.
In tal caso, peraltro, non occorre accertare il nesso di causalità tra le condotte poste in essere durante l’esercizio dell’impresa incorporata e il dissesto o il fallimento della società incorporante, dal momento che la Cassazione, con questa pronuncia, ha ritenuto sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento della società amministrata destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.