Con Risoluzione del 5 novembre n. 92/E di risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell’ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list).
In particolare, è stato chiesto di conoscere se nell’ipotesi di fusione per incorporazione in entrata, avvenuta nel corso del 2018, di una società residente in uno Stato incluso nella lista dei Paesi white list, il valore di ingresso delle attività e delle passività trasferite in Italia per effetto dell’operazione straordinaria possa essere rinvenuto automaticamente nel valore attribuito in sede di determinazione dell’exit tax dovuta nello Stato di provenienza, essendo quest’ultimo conforme ai criteri elaborati dall’OCSE per l’individuazione del prezzo in coerenza con il principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle).
Inoltre, nel medesimo contesto sono state chieste delucidazioni relativamente alla rilevanza fiscale, ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir, del disavanzo da fusione che l’incorporante ha allocato contabilmente ad avviamento, in seguito all’operazione straordinaria.
L’Agenzia ha rilevato come, sulla base del tenore letterale dell’articolo 166-bis del Tuir, nella versione in vigore precedentemente alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 142 del 2018, non sia possibile attribuire automatica rilevanza fiscale alla posta allocata contabilmente ad avviamento dall’incorporante e corrispondente al disavanzo emerso a seguito della fusione per incorporazione.
Tale posta, infatti, non sarebbe riconducibile alle “attività” e alle “passività” del soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia mediante l’operazione straordinaria, in quanto emergerebbe nel bilancio dell’incorporante solo successivamente al perfezionarsi della medesima operazione straordinaria come disavanzo da fusione contabilmente imputato dallo stesso soggetto ad avviamento.
L’Agenzia ha pertanto concluso che debba escludersi che per le operazioni precedenti all’entrata in vigore del nuovo articolo 166-bis del Tuir la posta de qua assuma rilevanza in via automatica, ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir, e ciò a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia scontato l’imposizione nel Paese estero di provenienza in sede di exit tax.