In tema di IVA, nel caso di fusione per incorporazione di una o più società in altra, ai fini del calcolo della percentuale detraibile da quest’ultima in relazione al compimento di operazioni esenti (c.d. pro rata) per l’anno d’imposta in cui si è perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti pro rata, per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa. Ne consegue che la società incorporante non può legittimamente chiedere a rimborso un credito IVA vantato da una società incorporata e derivante dalle operazioni effettuate nell’anno di perfezionamento della fusione, in quanto – avuto riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 2504, comma 4, c.c. e dall’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis – la fusione stessa determina l’estinzione delle società incorporate, col subentro dell’incorporante nell’esercizio dei relativi diritti ed obblighi, mentre il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, anche se definitivamente conseguito dalla stessa società incorporata, va ulteriormente conformato alle risultanze emergenti dall’unica dichiarazione IVA annuale presentata dalla società incorporante, ai fini del suo esercizio.