Con Risposta n. 27 del 4 ottobre 2018 l’Agenzia delle entrate ha fortino chiarimenti in relazione alla ricostituzione in capo all’incorporante delle riserve fiscali in ipotesi di fusione inversa.
Nel caso di specie, e rinviando per ogni maggior informazione alla lettura delle Risposta in allegato, i dubbi dell’istante erano in particolare i seguenti:
- sebbene la controllata-Incorporante avesse imputato la differenza tra i PNC delle società all’avanzo di fusione, tale conclusione non risulterebbe supportata da una previsione normativa;
- nel caso non dovesse essere condivisa tale conclusione, l’avanzo sarebbe interamente destinato alla ricostituzione del patrimonio della controllante-incorporata e, in tal caso, mancherebbero comunque adeguate istruzioni di prassi che indichino quali riserve abbattere;
- l’avanzo da allocare è superiore al PNC della Controllante-Incorporata, oggetto di ricostruzione in capo alla Controllata-Incorporante. Una volta esauriti gli obblighi previsti dall’articolo, 172 commi 5 e 6, del TUIR emergerebbe quindi un avanzo in eccesso, la cui natura – utile o capitale – è incerta;
- in tutte le delineate situazioni sussistono, infine, rilevanti perplessità sull’applicazione o sulla non applicazione dell’articolo 172, comma 6, ultimo periodo, del TUIR, per il fatto che il costo delle partecipazioni annullate non è riconducibile al PNC da ricostruire con l’avanzo di fusione, che è quello della Controllante-Incorporata. La possibile disapplicazione della norma non è mai stata oggetto di alcuna presa di posizione da parte dell’Ufficio o della dottrina.