La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale non sono considerate, per la società incorporante, come fiscalmente deducibili spese che siano state tali, per la società incorporata, prima della fusione di dette società, e che sarebbero state deducibili se detta fusione non fosse avvenuta.