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Conferimenti di partecipazioni seguiti da fusione e abuso del diritto

5 Dicembre 2024

Pierluigi Loglisci, Dottore Commercialista in Milano

Con la risposta all’interpello n. 200/2024, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ad un possibile abuso del diritto, ai sensi dell’art.10-bis della Legge n. 212/2000, di una pluralità di operazioni straordinarie articolate in due conferimenti di partecipazioni, seguiti da una fusione per incorporazione in una società partecipata da un contribuente.

Tali operazioni, realizzate avvalendosi del regime di neutralità fiscale previsto per i conferimenti e per le fusioni (artt. 177, comma 2 e 2-bis, e 172 del TUIR), hanno configurato, nel caso di specie, un abuso del diritto.

In particolare, una persona fisica aveva conferito una partecipazione qualificata (49%) in una holding unipersonale neocostituita, in conformità al requisito di unipersonalità della conferitaria, necessario per avvalersi del c.d. regime del realizzo controllato contemplato all’art. 177, comma 2-bis del TUIR.

Successivamente, le quote della holding unipersonale erano state conferite in un’altra entità, di cui il contribuente era socio di maggioranza (possedeva, infatti, già il 51%).

Entrambe le operazioni, dunque, erano state effettuate in regime di neutralità fiscale indotta.

A questo punto, il contribuente manifestava l’intenzione di realizzare una fusione per incorporazione tra la società conferitaria e la holding unipersonale conferita, allo scopo di razionalizzare la catena partecipativa e ottimizzare l’efficienza dei flussi economico-finanziari. 

Nella sua disamina, l’Amministrazione Finanziaria ha identificato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.10-bis della Legge n. 212/2000 in tema di abuso del diritto, vale a dire: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica e mancanza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

Quanto al primo elemento, l’Agenzia ha ravvisato la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale, derivante dall’uso improprio del regime di realizzo controllato, volto a evitare l’emersione e la conseguente tassazione delle plusvalenze latenti relative alle partecipazioni conferite.

Infatti, l’obiettivo del contribuente era, sin dall’origine, quello di trasferire la partecipazione qualificata del 49% nell’altra entità partecipata al 51%, azzerando il carico fiscale: risultato raggiunto combinando i regimi di neutralità, in luogo di un conferimento diretto e lineare nella società partecipata al 51%.

Escludendo il ricorso ai regimi di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis – prosegue l’Agenzia – il conferimento sarebbe stato considerato realizzativo e le plusvalenze avrebbero concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 5 del TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito, da calcolarsi in base al valore normale, e il costo fiscalmente riconosciuto. 

L’Agenzia ha pertanto rilevato che il complesso delle operazioni, in contrasto con la normativa, fosse finalizzato all’ottenimento di un beneficio fiscale, trasferendo quote in sostanziale neutralità fiscale dal regime IRPEF al più favorevole regime previsto per le società.

Il secondo elemento concerne l’assenza di sostanza economica.

La struttura dell’operazione, caratterizzata da una doppia interposizione societaria, non rispondeva a logiche di mercato, risultando artificiosa e priva di effettiva rilevanza economica.

In tale contesto, la semplificazione della struttura societaria avrebbe potuto essere realizzata con un unico passaggio, evitando il ricorso a operazioni multiple e interconnesse.

I passaggi delineati non hanno prodotto alcun effetto significativo, se non quello di ridurre il carico fiscale. 

Infine, l’Agenzia ha sottolineato che le “ragioni extrafiscali non marginali” addotte si limitavano a generiche e astratte considerazioni, senza un concreto riscontro nella struttura dell’operazione, risultando esclusivamente preordinata all’attuazione di un disegno complessivo volto a trasferire dette partecipazioni nella incorporante in regime di neutralità fiscale.

Alla luce delle considerazioni espresse, la risposta ha confermato che l’operazione, nel suo complesso, integra gli elementi costitutivi della fattispecie di abuso del diritto.

Sebbene le singole operazioni rispettino formalmente le disposizioni fiscali, l’intera sequenza delle operazioni risulta priva di autentiche esigenze riorganizzative imprenditoriali e si limita a generare indebiti vantaggi fiscali, contravvenendo alla ratio sottesa al regime di neutralità fiscale.


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