Con Risoluzione n. 63/E del 17 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un interpello, ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’art 172, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986 con particolare riguardo all’individuazione del “patrimonio netto” di una stabile organizzazione cui far riferimento, ai fini del riporto delle perdite, con riguardo ad un’operazione di fusione transfrontaliera.
Il caso analizzato ha ad oggetto una fusione transfrontaliera in cui la società incorporante è una società residente nel Regno Unito, capofila del gruppo GAMMA, (BETA), con stabile organizzazione in Italia (ALFA), mentre la società incorporata è una società residente in Italia (DELTA SpA). La struttura risultante dall’operazione di fusione sopra descritta determina una stabile organizzazione in Italia, risultante dall’integrazione delle preesistenti ALFA e DELTA SpA. In particolare, partendo dalle modalità di attuazione della fusione transfrontaliera in disamina, la società istante dichiara che il patrimonio della società italiana incorporata (DELTA SpA) confluirà nella preesistente stabile organizzazione italiana della società incorporante (ALFA).
Nel merito, l’istante ha chiesto all’Agenzia: chiarimenti circa la possibilità di considerare, ai fini dell’individuazione dell’ammontare riportabile di perdite di una stabile organizzazione, il “fondo di dotazione” della branch italiana di BETA ritenuto fiscalmente “congruo”, in luogo del patrimonio netto contabile; di conoscere se detto fondo di dotazione “virtuale” debba essere sterilizzato degli eventuali adeguamenti, effettuati nei ventiquattro mesi antecedenti alla fusione, imposti dalla normativa di vigilanza di riferimento ed aventi riflesso sul livello minimo del fondo di dotazione ritenuto fiscalmente “congruo”.
In merito al primo quesito, l’Agenzia delle Entrata ha ritenuto che, ai fini dell’applicazione del limite patrimoniale di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, in linea di principio, il patrimonio netto deve essere identificato con il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione stessa.
Per quanto attiene poi la necessità o meno di “sterilizzare” l’importo del fondo di dotazione degli eventuali incrementi effettuati nei ventiquattro mesi antecedenti alla fusione per adeguarlo all’ammontare ritenuto fiscalmente congruo, l’Agenzia ha ritenuto che l’ulteriore previsione recata dall’art. 172, comma 7, relativa ai conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale, sia da intendersi riferita a tutti i suddetti incrementi.
Per ogni maggior dettaglio si rinvia alla lettura della Risoluzione n. 63/E pubblicata in allegato.