Con Risposta n. 416 del 15 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria.
In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto non applicabili, nei confronti della società incorporante, le disposizioni antielusive di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, in quanto la medesima società, relativamente ai periodi d’imposta antecedenti quello di efficacia giuridica della fusione, non detiene perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE riportabili.
Le stesse disposizioni, invece, esaminate con riferimento alla posizione della società incorporata, non consentirebbero il riporto delle perdite fiscali pregresse, atteso che la società medesima, pur soddisfacendo i requisiti di “vitalità economica” previsti dal comma 7 dell’articolo 172 sopra citato, non rispetta il “limite patrimoniale” sancito dalla stessa norma.