Con Risoluzione dell’11 gennaio 2019 n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale da applicarsi ad un atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS.
In particolare, l’Agenzia ha affermato come, in applicazione del principio di alternatività Iva/Registro, previsto dall’articolo 40 del d.P.R n. 131 del 1986 (di seguito, TUR), i relativi atti devono essere assoggettati all’imposta di registro, nella misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, allegata al TUR, quando l’operazione di fusione avviene tra enti non commerciali, ovvero all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, quando l’operazione di fusione è posta in essere tra società od enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola”.
Per quanto attiene alle imposte ipotecaria e catastale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabili, in via analogica, l’articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC e l’articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo”.