Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 170/2004, al creditore pignoratizio assistito da garanzia finanziaria è consentito procedere alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino alla concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita.
Tale tipologia di pegno costituisce una forma del pegno irregolare in ordine al quale, per il soddisfacimento del proprio credito, il creditore non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 53 L. Fall. (principio affermato dalle SS.UU. sent. n. 201/2002) e, l’incameramento in via definitiva delle cose fungibili ricevute in garanzia, resta sottratto alla revocatoria, operando una compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione.