In ambito fiscale, non sussiste, nell’ordinamento giuridico, una sorta di presunzione di gratuità che assista le concessioni di garanzia prestate dalla società capogruppo a favore di una società controllata, data l’autonomia patrimoniale di tali imprese. Nella succitata pronuncia, la Suprema Corte sottolinea che la società garante è comunque un soggetto giuridico distinto dalla società garantita, anche se titolare della maggioranza delle azioni di quest’ultima, le cui prestazioni commerciali a favore delle società controllate sono valutate secondo gli ordinari criteri di mercato, salvo specifiche eccezioni espressamente disciplinate.
Risulta pertanto errato, a pena di violazione degli artt. 109 e 110 del Tuir, escludere automaticamente la deducibilità del costo inerente alla garanzia prestata in virtù del fatto che la concessione di tale garanzia infragruppo avviene, di norma, a titolo gratuito. Può dirsi viceversa che le prestazioni commerciali effettuate dalla società controllante a favore delle società controllate, in virtù di formali contratti, rientrino nell’ambito degli ordinari rapporti tra imprese infragruppo, se esse sono conformi all’interesse del gruppo stesso, e non è pertanto esclusa l’onerosità delle prestazioni fornite, vista l’autonomia patrimoniale e la distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società del gruppo. Questa argomentazione, peraltro, trova indiretta e piena conferma nel consolidato ed indiscusso orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la prestazione di garanzia nell’ambito dei gruppi societari può essere oggetto di azione revocatoria (ordinaria e fallimentare), qualora essa configuri un atto a titolo gratuito, che abbia causato un depauperamento del patrimonio della società garante (Cass. 17200/2012).