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Garanzie fondo prima casa: non vanno segnalate in Centrale Rischi

14 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione odierna, Banca d’Italia risponde ad alcuni interrogativi in merito alla comunicazione dei dati al sistema informativo Centrale dei Rischi (CR), con specifico riferimento alle garanzie fornite dal Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, noto come “Fondo prima casa,” istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in base alla L. 147/2013, art. 1, c. 48, lett. c).

Banca d’Italia ricorda che, secondo la Circolare 139/91, capitolo II, sezione 2, paragrafo 3, non sono soggette a registrazione in Centrale Rischi le garanzie automatiche concesse per legge, ossia quelle pubbliche derivanti da leggi, decreti e normative, fornite automaticamente in base a condizioni predefinite.

La garanzia offerta dal “Fondo prima casa”, pertanto, è da considerarsi una garanzia ex lege poiché viene rilasciata solo in presenza di condizioni specifiche predeterminate dalle disposizioni attuative della L. 147/2013: conseguentemente, non è necessario segnalarla alla Centrale Rischi.

Solo in via eccezionale, considerando l’impatto limitato delle segnalazioni errate effettuate finora sulla rappresentazione complessiva del rischio dei clienti e per tener conto delle difficoltà degli intermediari, Banca d’Italia comunica che è possibile non cancellare le garanzie fondo prima casa già erroneamente segnalate in Centrale Rischi.

Raccomanda tuttavia di procedere con l’adeguamento entro le segnalazioni relative a febbraio 2024, con scadenza di inoltro entro il 25 marzo.

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